(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata
                      n. 25 del 3 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                        HA APPROVATO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 3 della L.R.  2
marzo 1992, n. 7 va inteso nel senso che nelle stesse  sono  comprese
anche  le spese di alloggio e di vitto dei componenti e dei segretari
non residenti nel luogo di effettuazione delle prove concorsuali.