(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 3 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPROVATO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 3 della L.R. 2 marzo 1992, n. 7 va inteso nel senso che nelle stesse sono comprese anche le spese di alloggio e di vitto dei componenti e dei segretari non residenti nel luogo di effettuazione delle prove concorsuali.